Richiedere l’accesso agli atti della Camera di Commercio è un tuo diritto.
Le recenti normative in materia, pur mantenendo i capisaldi del diritto alla privacy e un’attenta regolamentazione della materia, ti garantiscono l’accessibilità a documenti, dati e informazioni detenuti da tutti gli enti pubblici: il diritto di accesso è infatti una della principali misure previste per favorire la trasparenza e prevenire la corruzione, rendendo la Pubblica Amministrazione (PA) una “casa di vetro”.
Anche la Camera di Commercio di Milano garantisce a tutti i cittadini il diritto di accesso e da oggi è possibile farlo con una semplice richiesta per tutte e tre le tipologie previste dalla normativa: l’accesso documentale, l’accesso generalizzato e l’accesso civico.
L’accesso documentale è il tradizionale accesso agli atti, già previsto dalla legge 241 del 1990: permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una PA riguardanti attività di pubblico interesse, purché il richiedente abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. La richiesta di accesso, che può essere fatta online o presentando un modulo cartaceo, va quindi motivata, e l’ente è tenuto a rispondere entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. La Pubblica Amministrazione, una volta sentiti gli eventuali controinteressati, che hanno il diritto di opporsi alla richiesta, risponderà con un provvedimento scritto e motivato.
L’accesso generalizzato, disciplinato dall’articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 33 del 2013, è stato recentemente introdotto dal d. lgs. 97 del 2016, sul modello del Freedom of Informaton Act (FOIA) statunitense. La fondamentale differenza rispetto al documentale sta nel fatto che non è richiesta la motivazione: questa tipologia di accesso può essere infatti richiesta anche in assenza dell’interesse diretto, concreto e attuale necessario per l’accesso documentale.
L’accesso civico invece, previsto dall’articolo 5 comma 1 del d. lgs. 33 del 2013, riguarda quei dati, documenti e informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione da parte della PA. Il cittadino può quindi chiedere la pubblicazione di tutte quelle informazioni che l’ente aveva l’obbligo di pubblicare e ha omesso di farlo, o lo ha fatto solo parzialmente. Anche in questo caso l’ente ha 30 giorni di tempo per adempiere la richiesta, pubblicando il contenuto e comunicando al richiedente il link relativo.
L’accesso agli atti può essere effettuato online oppure presentando una richiesta all’URP della Camera di Commercio. Consulta la pagina dedicata per tutte le informazioni.